Faq accordo stato regioni 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni.

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In sintesi
Corso da seguire online.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, elaborate da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni. In questa guida abbiamo raccolto e organizzato per tema le domande più rilevanti, con risposte chiare e operative per aziende, datori di lavoro, enti formatori e professionisti della sicurezza. 🔄 Guida aggiornata al 16 ottobre 2026, con le precisazioni delle FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 e le scadenze ormai decorse del periodo transitorio. 🏛️ Accreditamento degli enti formatori L’accreditamento regionale è valido su tutto il territorio nazionale? No. L’accreditamento ha valenza esclusivamente territoriale: è valido solo nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Un ente formatore accreditato in Lombardia, ad esempio, non può erogare corsi in Veneto senza ottenere un accreditamento specifico in quella Regione. Gli attestati di formazione, invece, se emessi in conformità all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale. Un soggetto formatore nazionale deve accreditarsi in ogni Regione? Sì. I soggetti formatori che intendono operare in più Regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna di esse. Fanno eccezione i soggetti formatori “di diritto” individuati dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni datoriali, ordini professionali, ecc.), che possono operare nei rispettivi ambiti di competenza. 📄 Requisiti degli attestati di formazione Quali sono i contenuti obbligatori dell’attestato? L’Accordo 59/2025 elenca i requisiti minimi: Denominazione del soggetto formatore Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale) Tipologia di corso con riferimento normativo e durata Modalità di erogazione del corso Firma del legale rappresentante o suoi incaricati (preferibilmente digitale) Data e luogo È obbligatorio inserire la firma del docente o il codice ATECO? No a entrambi. La firma del docente o del responsabile del progetto formativo può essere inserita come elemento aggiuntivo facoltativo. Allo stesso modo, il codice ATECO non è obbligatorio nell’attestato, ma può essere aggiunto come informazione integrativa. 📋 Organizzazione dei corsi e classificazione ATECO È possibile organizzare corsi con aziende di settori ATECO diversi? Sì, a determinate condizioni. Il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali. È possibile raggruppare partecipanti di settori diversi all’interno della stessa classe di rischio, purché: I partecipanti svolgano mansioni comparabili Siano garantiti contenuti formativi coerenti con i rischi specifici I corsi interaziendali restano ammessi a condizione che vi sia reale omogeneità tra mansioni e rischi dei lavoratori coinvolti. 🎓 Credito formativo e validità dei corsi Il credito formativo ha una scadenza massima? Sì. La validità del credito formativo per i corsi abilitanti non può superare i 10 anni. Questa regola si applica a tutte le figure coinvolte, inclusi i datori di lavoro RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze. Cosa succede se l’aggiornamento è tardivo ma entro i 10 anni? Entro il termine dei 10 anni, anche un aggiornamento tardivo consente di tornare a esercitare la funzione. Superato il limite decennale, il titolo perde completamente efficacia e il corso deve essere ripetuto integralmente. ⚠️ Attenzione: superati i 10 anni senza aggiornamento, non basta un semplice corso di aggiornamento — serve rifare l’intero percorso formativo. La formazione pregressa è riconosciuta? I percorsi svolti in vigenza dei precedenti Accordi (2011, 2012) sono riconosciuti con credito formativo totale. Per le nuove tipologie di attrezzature (carroponte, CMM, raccogli-frutta), il riconoscimento è possibile solo se i contenuti sono integralmente conformi al nuovo Accordo. In caso contrario, il corso deve essere ripetuto per intero — non è ammessa integrazione parziale. ⏰ Tempistiche della formazione È ancora possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione? No. La formazione deve essere erogata contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, al cambio mansione o all’introduzione di nuove attrezzature (art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008). La possibilità dei 60 giorni, prevista in via transitoria dal precedente Accordo 2011, non è più applicabile. 👷 Formazione del preposto Ogni quanto va aggiornata la formazione del preposto? L’aggiornamento è ora biennale (ogni 2 anni), con durata minima di 6 ore, come previsto dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008. 👉 Approfondisci: Formazione preposti — novità 2025 Entro quando deve aggiornarsi un preposto formato prima del 19 maggio 2023? I preposti che hanno frequentato il corso da più di 2 anni rispetto al 19 maggio 2025 devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, ossia entro il 19 maggio 2026. ⚠️ Termine scaduto: il preposto che non ha ancora effettuato l’aggiornamento deve provvedere senza ulteriore ritardo. E se il preposto si è formato tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025? Si applica la nuova periodicità biennale calcolata a partire dal 19 maggio 2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo). La formazione del preposto può essere svolta in e-learning? No. Per il preposto l’e-learning è escluso, sia per il corso sia per l’aggiornamento. Sono ammesse solo la presenza fisica e la videoconferenza sincrona, quest’ultima equiparata alla presenza per la sola parte teorica. 👔 Formazione del datore di lavoro Chi ha fatto il corso Dirigenti deve rifare il corso Datore di Lavoro? No. Il corso Dirigenti (16 ore) svolto secondo l’Accordo 2011 costituisce credito formativo per il corso DDL: chi lo ha frequentato e assume successivamente il ruolo di datore di lavoro non deve ripetere il percorso. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento quinquennale. Il corso Datore di Lavoro può essere svolto in e-learning? Sì. Il corso del datore di lavoro e il relativo aggiornamento possono essere svolti in presenza fisica, in videoconferenza sincrona o in e-learning, purché la piattaforma rispetti i requisiti tecnici previsti dall’Accordo. Entro quando i datori di lavoro già in carica devono frequentare il corso? Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè entro maggio 2027. Il corso ha una durata minima di 16 ore e prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore. Il modulo aggiuntivo “cantieri” riguarda tutti i datori di lavoro? No. Il modulo cantieri è previsto solo per i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria. Anche per questo modulo vale un periodo transitorio di 24 mesi, trascorso il quale il percorso dovrà essere conforme ai contenuti dell’Accordo.
Scheda del corso
- Modalità
- Online
- Ente organizzatore
- Ghiro Academy srl
- Lingua
- Italiano
Domande frequenti
Si può seguire online?
Sì, si segue online.

